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F.A.Q. - Le risposte ai quesiti |
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Corsi di aggiornamento per i lavoratori incaricati
dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e
lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro :
come leggere la circolare emanata il 23/2/2011 dalla
Direzione Centrale per la Formazione del Dipartimento
dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della
DIfesa Civile ?
Come noto, l’articolo 18, comma 1 lettera b) del
DLgs 81/08 stabilisce che il datore di lavoro deve
designare preventivamente i lavoratori incaricati
dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e
lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro
in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio,
di primo soccorso e, comunque, di gestione
dell'emergenza;
In base all’art. 37, comma 9 del DLgs 81/08 i lavoratori
incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta
antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso
di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo
soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono
ricevere un'adeguata e specifica formazione e un
aggiornamento periodico;
Proprio in relazione all’aggiornamento periodico sorge
la difficoltà dovuta al fatto che l’attuale corpo
normativo definisce una periodicità solamente per i
corsi di aggiornamento di primo soccorso (DM 388/ 2003)
mentre al momento non sono definiti i termini per i
corsi di aggiornamento degli addetti antincendio.
In effetti il comma 3 dell’art. 46 del DLgs 81/08 ha
previsto l’emanazione di uno o più decreti
interministeriali (Ministero dell'interno e Ministero
del lavoro e della previdenza sociale) che dovranno
definire:
a) i criteri diretti atti ad individuare:
1) misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio
ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
2) misure precauzionali di esercizio;
3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e
delle attrezzature antincendio;
4) criteri per la gestione delle emergenze;
b) le caratteristiche dello specifico servizio di
prevenzione e protezione antincendio, compresi i
requisiti del personale addetto e la sua formazione.
In attesa dell'emanazione di tali decreti continuano a
trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto
del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998, che
però disciplina (allegato IX) i contenuti minimi dei
corsi di formazione per addetti alla prevenzione
incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze,
in relazione al livello di rischio dell’attività, ma non
fornisce indicazioni sui corsi di aggiornamento.
Il 23/02/2011 con
lettera
circolare - Prot. n. 0012653 il Dipartimento
dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della
Difesa Civile - Direzione Centrale per la Formazione ha
fornito ai Comandi Provinciali del VV.F. indicazioni sul
“programma, i contenuti e la durata” dei corsi di
aggiornamento per la formazione degli addetti alla
prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle
emergenze.
Ovviamente tale circolare non ha la possibilità di
sostituire o anticipare gli attesi Decreti previsti
dall’art. 46, comma 3 del DLgs 81/08, ma indubbiamente
costituisce un utile riferimento per l’organizzazione
dei corsi di aggiornamento previsti dall’art. 37, comma
9 del medesimo DLgs 81/08.
I corsi di aggiornamento previsti dalla Circolare
23/2/2011 prevedono una durata di 2 ore per addetti
antincendio operanti in attività a rischio di incendio
basso, di 5 ore per le attività a rischio di incendio
medio, e di 8 ore per le attività a rischio di incendio
elevato. La circolare non indica la periodicità
dell’aggiornamento.
In conclusione la circolare fornisce un utile
riferimento, ma per completare il quadro normativo sarà
necessaria l’emanazione dei Decreti previsti dall’art.
46, comma 3 del DLgs 81/08, nelle more di tale
emanazione i datori di lavoro potranno rifarsi ai
programmi definiti dalla circolare per aggiornare i
propri addetti antincendio secondo una periodicità
definita in base agli esiti della valutazione del
rischio. |
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