> F.A.Q. - Le risposte ai quesiti

 
Corsi di aggiornamento per i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro : come leggere la circolare emanata il 23/2/2011 dalla Direzione Centrale per la Formazione del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della DIfesa Civile ?


Come noto, l’articolo 18, comma 1 lettera b) del DLgs 81/08 stabilisce che il datore di lavoro deve designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;

In base all’art. 37, comma 9 del DLgs 81/08 i lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico;
Proprio in relazione all’aggiornamento periodico sorge la difficoltà dovuta al fatto che l’attuale corpo normativo definisce una periodicità solamente per i corsi di aggiornamento di primo soccorso (DM 388/ 2003) mentre al momento non sono definiti i termini per i corsi di aggiornamento degli addetti antincendio.

In effetti il comma 3 dell’art. 46 del DLgs 81/08 ha previsto l’emanazione di uno o più decreti interministeriali (Ministero dell'interno e Ministero del lavoro e della previdenza sociale) che dovranno definire:
a) i criteri diretti atti ad individuare:
1) misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
2) misure precauzionali di esercizio;
3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
4) criteri per la gestione delle emergenze;
b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.

In attesa dell'emanazione di tali decreti continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998, che però disciplina (allegato IX) i contenuti minimi dei corsi di formazione per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, in relazione al livello di rischio dell’attività, ma non fornisce indicazioni sui corsi di aggiornamento.

Il 23/02/2011 con lettera circolare - Prot. n. 0012653 il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale per la Formazione ha fornito ai Comandi Provinciali del VV.F. indicazioni sul “programma, i contenuti e la durata” dei corsi di aggiornamento per la formazione degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze.
Ovviamente tale circolare non ha la possibilità di sostituire o anticipare gli attesi Decreti previsti dall’art. 46, comma 3 del DLgs 81/08, ma indubbiamente costituisce un utile riferimento per l’organizzazione dei corsi di aggiornamento previsti dall’art. 37, comma 9 del medesimo DLgs 81/08.

I corsi di aggiornamento previsti dalla Circolare 23/2/2011 prevedono una durata di 2 ore per addetti antincendio operanti in attività a rischio di incendio basso, di 5 ore per le attività a rischio di incendio medio, e di 8 ore per le attività a rischio di incendio elevato. La circolare non indica la periodicità dell’aggiornamento.

In conclusione la circolare fornisce un utile riferimento, ma per completare il quadro normativo sarà necessaria l’emanazione dei Decreti previsti dall’art. 46, comma 3 del DLgs 81/08, nelle more di tale emanazione i datori di lavoro potranno rifarsi ai programmi definiti dalla circolare per aggiornare i propri addetti antincendio secondo una periodicità definita in base agli esiti della valutazione del rischio.

 

 

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