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Commento alla sentenza della Corte di Cassazione, Sezione IV, 24 novembre 2011, n. 43645 nesso di causalità nei reati omissivi (di Giacomo Porcellana).

Il caso preso in esame dalla suprema Corte  di Cassazione (Sezione IV, sentenza 24 novembre 2011, n. 43645) riguarda  un caso di infortunio sul lavoro nel quale  il lavoratore infortunato  che era dipendente di una società di cui l'imputato era amministratore “si era portato sul tetto di un edificio posto all'altezza di circa 3 metri al fine di pitturare un comignolo”. Una volta completata l’operazione lavorativa, il lavoratore  “Nel discendere dal tetto … faceva uso di una scala a snodo il cui segmento superiore si ripiegava in modo anomalo determinandone la rovinosa caduta al suolo”.

Il primo giudice di merito aveva affermato la responsabilità dell'imputato in ordine al reato di lesioni personali gravi commesso con violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro; e lo aveva condannato al risarcimento del danno in favore della parte civile. L'originaria imputazione si fondava sulla ritenuta difettosità della scala e sulla conseguente colpa del datore di lavoro nel consentirne l'uso, ma nel corso del processo era emerso che in realtà la scala non presentava alcun difetto strutturale o manutentivo. Ciò nonostante il Tribunale aveva  ritenuto di poter affermare la responsabilità dell’imputato sulla base di un differente profilo di colpa, ovvero che il datore di lavoro, per consentire la lavorazione sul tetto in sicurezza, avrebbe dovuto predisporre un ponteggio ed idonee cinture di sicurezza.

La condanna era stata confermata dalla Corte d'appello, la quale, pur ritenendo che la mancata predisposizione di cinture di sicurezza era priva di rilievo, “atteso che all'atto della discesa dal tetto il lavoratore avrebbe dovuto comunque sganciarsi”,  riteneva fondata la censura concerne la mancata predisposizione di un ponteggio. Posto che l’articolo 16 del DPR 7 gennaio 1956, n. 164, (oggi articolo 122 del DLgs 81/08) impone l'adozione, nei lavori eseguiti ad un'altezza superiore a due metri, di adeguata impalcatura o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare il pericolo di caduta di persone e di cose.

L’imputato ricorre per cassazione deducendo diversi motivi:

1.      l'imputazione originaria afferiva alla causazione di lesioni ad un dipendente per effetto dell'utilizzo di una scala che si ripiegava a causa del mancato funzionamento di uno snodo. Il primo giudice ha da un lato escluso la sussistenza della condotta contestata, riconoscendo che la scala era perfettamente funzionante, ma ha dall'altro ritenuto di poter affermare la penale responsabilità per un fatto diverso costituito dalla omessa adozione di opere provvisionali come un ponteggio ovvero l'utilizzo di cinture di sicurezza. In relazione a tale immutazione del fatto si configura nullità della sentenza per violazione degli articoli 521 e 522 c.p.p.

2.      Con il secondo motivo si lamenta che erroneamente la pronunzia di condanna ha ritenuto la violazione dell'obbligo di disporre apposito ponteggio, essendosi in presenza di lavorazioni eseguite ad un'altezza superiore a 2 metri, atteso che il piano del tetto era a circa 3 metri da quello del terreno. Il giudice avrebbe dovuto accertare, tuttavia, se le invocate cautele avrebbero o meno scongiurato l'evento; e l'avrebbe dovuto fare tenendo fermi tutti gli altri fattori causali contingentamenti presenti, ivi compreso quello costituito dall'anomalo ed imprevedibile cedimento dello strumento usato dal lavoratore per discendere dal tetto. Invece la sentenza impugnata pretende erroneamente di poter eliminare mentalmente tale fattore, insieme con la condotta che ritiene illecita.

3.      Con ulteriore motivo si espone che nei reati colposi è richiesta la dimostrazione che l'evento si sia verificato a causa della condotta indebita. Si tratta della causalità della colpa che impone di verificare se i rischi che le norme cautelari violate miravano ad evitare si siano o meno realizzati nell'evento. Orbene, le norme che impongono l'adozione di ulteriori cautele rispetto alle sole scale portatili non sono concepite per impedire anomali cedimenti strutturali degli strumenti, ma hanno altre finalità. L'operaio è invece caduto solo perchè la scala che utilizzava per scendere a terra dal tetto si è inaspettatamente ripiegata.

4.      Con il quarto motivo si censura la tesi secondo cui vi sia stata la violazione della regola cautelare ritenuta in sentenza. Occorre considerare che si è trattato di lavoro non su postazione di lavoro sospesa in quota, ma su piano stabile del tetto per la tinteggiatura di un comignolo. La disciplina antinfortunistica va rapportata alla natura ed alla durata delle opere. Nel caso di specie, trattandosi di semplice, limitata tinteggiatura la realizzazione di un ponteggio era ex ante superflua ed addirittura sconsigliata.

Precisa l’analisi della Corte di legittimità che accoglie il ricorso: “L'affermazione di responsabilità è stata basata sul fatto che l'imputato, per la pitturazione del comignolo, avrebbe dovuto realizzare un ponteggio. Tale ponderazione è radicalmente censurabile. Come è noto la responsabilità colposa si fonda non solo sulla violazione di una norma cautelare, ma anche sulla constatazione che il rischio che quella cautela intendeva presidiare si sia concretizzato nell'evento. Orbene, il rischio cautelato dalla predisposizione di un ponteggio è quello di caduta nel corso della lavorazione. Nel caso in esame, a prescindere dalla discussa questione se nelle condizioni date la realizzazione del ponteggio fosse effettivamente prescritta, è certo che si e in presenza di cautela finalizzata a rendere sicura la postazione ed a proteggere il lavoratore da cadute nel corso dell'attività. Tale rischio, tuttavia, non si è per nulla concretizzato. La lavorazione aveva avuto termine o era stata comunque interrotta senza che si fosse verificata alcuna situazione pregiudizievole. Per contro, la caduta al suolo si è verificata nel corso della discesa dalla scala utilizzata per accedere al tetto. Tale distinto rischio di caduta nella discesa non poteva essere cautelato da cinture di sicurezza che, come si è correttamente considerato, avrebbero dovuto essere comunque sganciate. Il presidio corretto era costituito dalla predisposizione di uno strumento sicuro. Al riguardo non è stata riscontrata alcuna irregolarità, essendosi esclusa l'inefficienza della scala, originariamente ipotizzata. Ne discende che non si configura per nulla la fattispecie di evento lesivo quale espressione della realizzazione del rischio illecito connesso alla mancata predisposizione di ponteggio”.

Il principio espresso dalla Corte di Cassazione richiama direttamente il testo dell’articolo 40 c.p., che recita: “Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l’evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione. Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”.

Il problema che si pone è quello “di stabilire quando un evento possa dirsi conseguenza di un’azione o di un’omissione”[1] .

Il criterio fondamentale al quale ci si deve ispirare, in materia di nesso di causalità, è quello tradizionale della condicio sine qua non, basato sul principio della equivalenza delle cause [2].

L’identificazione del nesso di causalità viene ad essere sottomesso all’effettuazione di una operazione logica, consistente nel rappresentarsi l’assenza della condotta, attiva od omissiva, assunta in ipotesi come antecedente necessario (ancorché non esclusivo) dell’evento, in modo da  verificare se l’evento stesso si sarebbe ugualmente prodotto nel tempo e nel modo in cui si è prodotto, secondo il metodo della c.d. “eliminazione mentale”. Nel caso si tratti di una condotta omissiva, l’operazione di eliminazione mentale implica anche un ulteriore, necessario passaggio, consistente nel verificare, con un giudizio inevitabilmente ipotetico, se e quale sarebbe stata l’incidenza causale negativa del comportamento doveroso assunto come indebitamente omesso.

In proposito, è stata autorevolmente suggerita l’applicazione della seguente formula: “L’omissione è causa dell’evento se non può essere mentalmente sostituita dall’azione doverosa senza che l’evento venga meno”[3].

Sia la dottrina, sia la giurisprudenza, definiscono questo procedimento come giudizio o condizionale “controfattuale”, intendendosi per esso “un condizionale congiuntivo enunciato in una situazione in cui il fatto ipotizzato nella protasi è contrario ad un fatto conosciuto come vero”[4], e la cui formula “dovrà rispondere al quesito se, mentalmente eliminato il mancato compimento dell’azione doverosa e sostituito alla componente statica un ipotetico processo dinamico corrispondente al comportamento doveroso, supposto come realizzato, il singolo evento lesivo, hic et nunc verificatosi, sarebbe, o non, venuto meno, mediante un enunciato esplicativo coperto dal sapere scientifico del tempo” [5].

Nel caso analizzato il giudizio controfattuale, che parte dall’ipotesi della doverosa installazione di un ponteggio a protezione della caduta, non porta all’esclusione dell’evento che invece si è verificato per la rottura della scala, condizione che si sarebbe potuta verificare anche in presenza del ponteggio.


 

[1] Padovani T. Diritto Penale. Milano: Giuffrè, 1995; 156.

[2] Cassazione penale, sez. V, 15 maggio 1991, n. 5248.

[3] Fiandaca G,  Musco E. Diritto penale. Bologna: Zanichelli, 1989; parte generale; 441.

[4] Pizzi A. Introduzione a Leggi di natura, modalità, ipotesi. Milano: Feltrinelli, 1978; 12.

[5] Cassazione penale, Sezioni Unite, 11 settembre 2002, Sentenza n. 30328.

 

 
 

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