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Commento alla sentenza della Corte di Cassazione,
Sezione IV, 24 novembre 2011, n. 43645 nesso di
causalità nei reati omissivi (di Giacomo Porcellana).
Il caso preso in esame
dalla suprema Corte di Cassazione (Sezione IV, sentenza
24 novembre 2011, n. 43645) riguarda un caso di
infortunio sul lavoro nel quale il lavoratore
infortunato che era dipendente di una società di cui
l'imputato era amministratore “si era portato sul tetto
di un edificio posto all'altezza di circa 3 metri al
fine di pitturare un comignolo”. Una volta completata
l’operazione lavorativa, il lavoratore “Nel discendere
dal tetto … faceva uso di una scala a snodo il cui
segmento superiore si ripiegava in modo anomalo
determinandone la rovinosa caduta al suolo”.
Il primo giudice di merito
aveva affermato la responsabilità dell'imputato in
ordine al reato di lesioni personali gravi commesso con
violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro; e lo
aveva condannato al risarcimento del danno in favore
della parte civile. L'originaria imputazione si fondava
sulla ritenuta difettosità della scala e sulla
conseguente colpa del datore di lavoro nel consentirne
l'uso, ma nel corso del processo era emerso che in
realtà la scala non presentava alcun difetto strutturale
o manutentivo. Ciò nonostante il Tribunale aveva
ritenuto di poter affermare la responsabilità
dell’imputato sulla base di un differente profilo di
colpa, ovvero che il datore di lavoro, per consentire la
lavorazione sul tetto in sicurezza, avrebbe dovuto
predisporre un ponteggio ed idonee cinture di sicurezza.
La condanna era stata
confermata dalla Corte d'appello, la quale, pur
ritenendo che la mancata predisposizione di cinture di
sicurezza era priva di rilievo, “atteso che all'atto
della discesa dal tetto il lavoratore avrebbe dovuto
comunque sganciarsi”, riteneva fondata la censura
concerne la mancata predisposizione di un ponteggio.
Posto che l’articolo 16 del DPR 7 gennaio 1956, n. 164,
(oggi articolo 122 del DLgs 81/08) impone l'adozione,
nei lavori eseguiti ad un'altezza superiore a due metri,
di adeguata impalcatura o ponteggi o idonee opere
provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare
il pericolo di caduta di persone e di cose.
L’imputato ricorre per
cassazione deducendo diversi motivi:
1.
l'imputazione originaria afferiva alla causazione di
lesioni ad un dipendente per effetto dell'utilizzo di
una scala che si ripiegava a causa del mancato
funzionamento di uno snodo. Il primo giudice ha da un
lato escluso la sussistenza della condotta contestata,
riconoscendo che la scala era perfettamente funzionante,
ma ha dall'altro ritenuto di poter affermare la penale
responsabilità per un fatto diverso costituito dalla
omessa adozione di opere provvisionali come un ponteggio
ovvero l'utilizzo di cinture di sicurezza. In relazione
a tale immutazione del fatto si configura nullità della
sentenza per violazione degli articoli 521 e 522 c.p.p.
2.
Con il
secondo motivo si lamenta che erroneamente la pronunzia
di condanna ha ritenuto la violazione dell'obbligo di
disporre apposito ponteggio, essendosi in presenza di
lavorazioni eseguite ad un'altezza superiore a 2 metri,
atteso che il piano del tetto era a circa 3 metri da
quello del terreno. Il giudice avrebbe dovuto accertare,
tuttavia, se le invocate cautele avrebbero o meno
scongiurato l'evento; e l'avrebbe dovuto fare tenendo
fermi tutti gli altri fattori causali contingentamenti
presenti, ivi compreso quello costituito dall'anomalo ed
imprevedibile cedimento dello strumento usato dal
lavoratore per discendere dal tetto. Invece la sentenza
impugnata pretende erroneamente di poter eliminare
mentalmente tale fattore, insieme con la condotta che
ritiene illecita.
3.
Con
ulteriore motivo si espone che nei reati colposi è
richiesta la dimostrazione che l'evento si sia
verificato a causa della condotta indebita. Si tratta
della causalità della colpa che impone di verificare se
i rischi che le norme cautelari violate miravano ad
evitare si siano o meno realizzati nell'evento. Orbene,
le norme che impongono l'adozione di ulteriori cautele
rispetto alle sole scale portatili non sono concepite
per impedire anomali cedimenti strutturali degli
strumenti, ma hanno altre finalità. L'operaio è invece
caduto solo perchè la scala che utilizzava per scendere
a terra dal tetto si è inaspettatamente ripiegata.
4.
Con il
quarto motivo si censura la tesi secondo cui vi sia
stata la violazione della regola cautelare ritenuta in
sentenza. Occorre considerare che si è trattato di
lavoro non su postazione di lavoro sospesa in quota, ma
su piano stabile del tetto per la tinteggiatura di un
comignolo. La disciplina antinfortunistica va rapportata
alla natura ed alla durata delle opere. Nel caso di
specie, trattandosi di semplice, limitata tinteggiatura
la realizzazione di un ponteggio era ex ante superflua
ed addirittura sconsigliata.
Precisa l’analisi della
Corte di legittimità che accoglie il ricorso:
“L'affermazione di responsabilità è stata basata sul
fatto che l'imputato, per la pitturazione del comignolo,
avrebbe dovuto realizzare un ponteggio. Tale
ponderazione è radicalmente censurabile. Come è noto la
responsabilità colposa si fonda non solo sulla
violazione di una norma cautelare, ma anche sulla
constatazione che il rischio che quella cautela
intendeva presidiare si sia concretizzato nell'evento.
Orbene, il rischio cautelato dalla predisposizione di un
ponteggio è quello di caduta nel corso della
lavorazione. Nel caso in esame, a prescindere dalla
discussa questione se nelle condizioni date la
realizzazione del ponteggio fosse effettivamente
prescritta, è certo che si e in presenza di cautela
finalizzata a rendere sicura la postazione ed a
proteggere il lavoratore da cadute nel corso
dell'attività. Tale rischio, tuttavia, non si è per
nulla concretizzato. La lavorazione aveva avuto termine
o era stata comunque interrotta senza che si fosse
verificata alcuna situazione pregiudizievole. Per
contro, la caduta al suolo si è verificata nel corso
della discesa dalla scala utilizzata per accedere al
tetto. Tale distinto rischio di caduta nella discesa non
poteva essere cautelato da cinture di sicurezza che,
come si è correttamente considerato, avrebbero dovuto
essere comunque sganciate. Il presidio corretto era
costituito dalla predisposizione di uno strumento
sicuro. Al riguardo non è stata riscontrata alcuna
irregolarità, essendosi esclusa l'inefficienza della
scala, originariamente ipotizzata. Ne discende che non
si configura per nulla la fattispecie di evento lesivo
quale espressione della realizzazione del rischio
illecito connesso alla mancata predisposizione di
ponteggio”.
Il principio espresso
dalla Corte di Cassazione richiama direttamente il testo
dell’articolo 40 c.p., che recita: “Nessuno può essere
punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se
l’evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la
esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione
od omissione. Non impedire un evento, che si ha
l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”.
Il problema che si pone è
quello “di stabilire quando un evento possa dirsi
conseguenza di un’azione o di un’omissione”
.
Il criterio fondamentale
al quale ci si deve ispirare, in materia di nesso di
causalità, è quello tradizionale della condicio sine qua
non, basato sul principio della equivalenza delle cause
.
L’identificazione del
nesso di causalità viene ad essere sottomesso
all’effettuazione di una operazione logica, consistente
nel rappresentarsi l’assenza della condotta, attiva od
omissiva, assunta in ipotesi come antecedente necessario
(ancorché non esclusivo) dell’evento, in modo da
verificare se l’evento stesso si sarebbe ugualmente
prodotto nel tempo e nel modo in cui si è prodotto,
secondo il metodo della c.d. “eliminazione mentale”. Nel
caso si tratti di una condotta omissiva, l’operazione di
eliminazione mentale implica anche un ulteriore,
necessario passaggio, consistente nel verificare, con un
giudizio inevitabilmente ipotetico, se e quale sarebbe
stata l’incidenza causale negativa del comportamento
doveroso assunto come indebitamente omesso.
In proposito, è stata
autorevolmente suggerita l’applicazione della seguente
formula: “L’omissione è causa dell’evento se non può
essere mentalmente sostituita dall’azione doverosa senza
che l’evento venga meno”.
Sia la dottrina, sia la
giurisprudenza, definiscono questo procedimento come
giudizio o condizionale “controfattuale”, intendendosi
per esso “un condizionale congiuntivo enunciato in una
situazione in cui il fatto ipotizzato nella protasi è
contrario ad un fatto conosciuto come vero”,
e la cui formula “dovrà rispondere al quesito se,
mentalmente eliminato il mancato compimento dell’azione
doverosa e sostituito alla componente statica un
ipotetico processo dinamico corrispondente al
comportamento doveroso, supposto come realizzato, il
singolo evento lesivo, hic et nunc verificatosi,
sarebbe, o non, venuto meno, mediante un enunciato
esplicativo coperto dal sapere scientifico del tempo”
.
Nel caso analizzato il
giudizio controfattuale, che parte dall’ipotesi della
doverosa installazione di un ponteggio a protezione
della caduta, non porta all’esclusione dell’evento che
invece si è verificato per la rottura della scala,
condizione che si sarebbe potuta verificare anche in
presenza del ponteggio.
[1] Padovani T. Diritto Penale. Milano: Giuffrè, 1995; 156.
[2] Cassazione penale, sez. V, 15 maggio 1991, n. 5248.
[3] Fiandaca G, Musco E. Diritto penale. Bologna: Zanichelli,
1989; parte generale; 441.
[4] Pizzi A. Introduzione a Leggi di natura, modalità, ipotesi.
Milano: Feltrinelli, 1978; 12.
[5] Cassazione penale, Sezioni Unite, 11 settembre 2002, Sentenza
n. 30328.
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