> F.A.Q. - Le risposte ai quesiti

Alla luce delle ultime disposizioni sulla semplificazione della documentazione amministrativa, è ancora tenuta un'impresa esecutrice che opera in un cantiere edile ad esibire al committente, ai fini della verifica tecnico - professionale ex art. 90 comma 9 D.Lgs 81/08, il DURC, o basta un'autocertificazione attestante la sua regolarità nei confronti degli istituti assicurativi?

Premesso che la Legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012), con l'articolo Art. 15. (Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell’Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse), modifica il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. Considerato che il novellato articolo 40 del DPR 445/2000 stabilisce che:
01. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.
02. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi“»;
Il novellato articolo 43, comma 1, recita: «1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato (L)»;
Mentre il nuovo articolo 44-bis. (L) - (Acquisizione d’ufficio di informazioni) prevede che «Le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d’ufficio, ovvero controllate ai sensi dell’articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore».

Si deve concludere nel senso che le nuove norme non trovano applicazione nei rapporti tra privati, ma si applicano esclusivamente ai rapporti con la pubblica amministrazione.
Gli obblighi di verifica dell'idoneità tecnico professionale che impongono l'acquisizione del DURC riguardano le figure del committente o del responsabile dei lavori (articolo 90 e allegato XVII del DLgs 81/08) e dell'impresa affidataria (articolo 97 e allegato XVII del DLgs 81/08). Se tali soggetti sono privati non cambia nulla rispetto alla situazione precedente, se, invece, si tratta di soggetti pubblici le informazioni relative alla regolarità contributiva devono essere acquisite d’ufficio, ovvero controllate ai sensi dell’articolo 71 da parte di tali soggetti.


Un lavoratore autonomo si avvale, nell'esecuzione di alcune opere in cantiere, di personale dipendente di una Cooperativa con la quale ha un contratto per la fornitura di mano d'opera. Ai fini dell'applicazione delle norme di sicurezza previste dal Testo unico come ci si deve regolare ?
Premesso che una cooperativa non può fornire mano d'opera, perchè solo le agenzie di somministrazione possono farlo. Al di là di questo aspetto, che fa comunque sorgere obblighi e responsabilità anche in capo alla cooperativa, dalla descrizione contenuta nel quesito si può ritenere che nei fatti il "lavoratore autonomo" impiega personale, svolgendo di fatto il ruolo di datore di lavoro (art. 299 DLgs 81/08). Quindi egli è, a tutti gli effetti, un datore di lavoro e dunque è soggetto a tutti gli obblighi conseguenti (valutazione dei rischi, Pos, informazione e formazione,  nomina Rspp, medico competente e addetti emergenza,  ecc., ecc., ecc.).

Una cooperativa lavora in appalto presso una casa di riposo fornendo a quest’ultima il personale (OSS e addetti alle pulizie). Il committente chiede che la cooperativa formi il proprio personale gli affidi il ruolo di addetto alla prevenzione incendi.. Come ci si deve regolare? La cooperativa è obbligata a sottostare a tale richiesta?
Il dubbio che sempre ci si pone in questi casi e se nel caso di specie ci si trovi di fonte ad un appalto genuino oppure no . Cioè a dire se la "cooperativa" svolga effettivamente una attività in appalto di cui possiede know out, mezzi, capacità tecnica economica e gestionale o piuttosto "fornisca" personale.
Va da se che se l'appalto è genuino la gestione dell'emergenza fa parte di quelle attività di cooperazione coordinamento richieste dall'art. 26, comma 2 del DLgs 81/08.
Se l'appalto invece non è genuino è inutile discuterne.

Il legale rappresentante e socio lavoratore di una società in accomandita semplice che svolge lavori edili, senza dipendenti, si avvale di lavoratori autonomi. In questo caso è tenuto a fare il corso di prevenzione incendi e a quale rischio appartiene l’attività ?
Il problema che viene posto lascia aperti dubbi che non consentono di fornire una risposta univoca.
Se ci si fosse fermati alla prima parte: "il legale rappresentante e socio lavoratore di una società in accomandita semplice che svolge lavori edili, senza dipendenti", la risposta sarebbe semplice: "il piccolo imprenditore è soggetto agli obblighi dell'art. 21 del DLgs 81/08 ed è equiparabile ad un lavoratore autonomo".
Ma proseguendo si legge che la società "si avvale di lavoratori autonomi" e qui bisognerebbe capire cosa si intende quando usa il verbo avvalere.
In questi casi non è raro infatti che il verbo "avvalere" possa in realtà significare che il titolare della società assieme ai "lavoratori autonomi" realizzi una società di fatto. Oppure che nei confronti dei lavoratori autonomi il titolare svolga di fatto (art. 299 DLgs 81/08) un ruolo di datore di lavoro.
In questi casi il legale rappresentante non solo deve nominare gli addetti alla gestione dell'emergenza ma è soggetto a tutti gli obblighi posti a carico del datore di lavoro.
Il livello di rischio incendio dipende dagli esiti della valutazione dei rischi condotta secondo i criteri del DM 10/3/1998.

Sono un Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione mi servirebbe sapere se anche i datori di lavoro di una qualsiasi impresa (affidataria o esecutrice) che siano anche lavoratori (e quindi presenti in cantiere a lavorare insieme ai propri dipendenti) debbano sottoporsi o meno alle visite mediche per il rilascio dell'idoneità da parte del proprio Medico Competente oppure siano in qualche modo esentati.
La questione è complessa. I datori di lavoro che prestano attività lavorativa sono di regola soggetti all'art. 21 del DLgs 81/08 che non prevede un obbligo, ma solo la facoltà di sottoporsi a sorveglianza sanitaria. Esistono però delle eccezioni, poiché se il datore di lavoro è socio di società anche di fatto, è equiparato al lavoratore(art. 2) e quindi è soggetto alla sorveglianza sanitaria.
Per "superare il problema" il CSP potrebbe individuare, nel PSC, come misura obbligatoria che tutti i soggetti che lavorano in cantiere debbano aver l'idoneità sanitaria attestata dal medico competente.
 


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