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Alla luce delle ultime
disposizioni sulla semplificazione della documentazione
amministrativa, è ancora tenuta un'impresa esecutrice
che opera in un cantiere edile ad esibire al
committente, ai fini della verifica tecnico -
professionale ex art. 90 comma 9 D.Lgs 81/08, il DURC, o
basta un'autocertificazione attestante la sua regolarità
nei confronti degli istituti assicurativi?
Premesso che la Legge 12
novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012), con
l'articolo Art. 15. (Norme in materia di certificati e
dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel
recepimento di direttive dell’Unione europea,
adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle
direttive stesse), modifica il decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il
testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione
amministrativa. Considerato che il novellato articolo 40
del DPR 445/2000 stabilisce che:
01. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica
amministrazione in ordine a stati, qualità personali e
fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra
privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica
amministrazione e i gestori di pubblici servizi i
certificati e gli atti di notorietà sono sempre
sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e
47.
02. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati
è apposta, a pena di nullità, la dicitura: “Il presente
certificato non può essere prodotto agli organi della
pubblica amministrazione o ai privati gestori di
pubblici servizi“»;
Il novellato articolo 43, comma 1, recita: «1. Le
amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici
servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le
informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di
cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i
documenti che siano in possesso delle pubbliche
amministrazioni, previa indicazione, da parte
dell’interessato, degli elementi indispensabili per il
reperimento delle informazioni o dei dati richiesti,
ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva
prodotta dall’interessato (L)»;
Mentre il nuovo articolo 44-bis. (L) - (Acquisizione
d’ufficio di informazioni) prevede che «Le informazioni
relative alla regolarità contributiva sono acquisite
d’ufficio, ovvero controllate ai sensi dell’articolo 71,
dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto
della specifica normativa di settore».
Si deve concludere nel senso che le nuove norme non
trovano applicazione nei rapporti tra privati, ma si
applicano esclusivamente ai rapporti con la pubblica
amministrazione.
Gli obblighi di verifica dell'idoneità tecnico
professionale che impongono l'acquisizione del DURC
riguardano le figure del committente o del responsabile
dei lavori (articolo 90 e allegato XVII del DLgs 81/08)
e dell'impresa affidataria (articolo 97 e allegato XVII
del DLgs 81/08). Se tali soggetti sono privati non
cambia nulla rispetto alla situazione precedente, se,
invece, si tratta di soggetti pubblici le informazioni
relative alla regolarità contributiva devono essere
acquisite d’ufficio, ovvero controllate ai sensi
dell’articolo 71 da parte di tali soggetti.
Un lavoratore autonomo si avvale, nell'esecuzione di
alcune opere in cantiere, di personale dipendente di una
Cooperativa con la quale ha un contratto per la
fornitura di mano d'opera. Ai fini dell'applicazione
delle norme di sicurezza previste dal Testo unico come
ci si deve regolare ?
Premesso che una cooperativa non può fornire mano
d'opera, perchè solo le agenzie di somministrazione
possono farlo. Al di là di questo aspetto, che fa
comunque sorgere obblighi e responsabilità anche in capo
alla cooperativa, dalla descrizione contenuta nel
quesito si può ritenere che nei fatti il "lavoratore
autonomo" impiega personale, svolgendo di fatto il ruolo
di datore di lavoro (art. 299 DLgs 81/08). Quindi egli
è, a tutti gli effetti, un datore di lavoro e dunque è
soggetto a tutti gli obblighi conseguenti (valutazione
dei rischi, Pos, informazione e formazione, nomina
Rspp, medico competente e addetti emergenza, ecc.,
ecc., ecc.).
Una cooperativa lavora
in appalto presso una casa di riposo fornendo a
quest’ultima il personale (OSS e addetti alle pulizie).
Il committente chiede che la cooperativa formi il
proprio personale gli affidi il ruolo di addetto alla
prevenzione incendi.. Come ci si deve regolare? La
cooperativa è obbligata a sottostare a tale richiesta?
Il dubbio che sempre ci si pone in questi casi e se
nel caso di specie ci si trovi di fonte ad un appalto
genuino oppure no . Cioè a dire se la "cooperativa"
svolga effettivamente una attività in appalto di cui
possiede know out, mezzi, capacità tecnica economica e
gestionale o piuttosto "fornisca" personale.
Va da se che se l'appalto è genuino la gestione
dell'emergenza fa parte di quelle attività di
cooperazione coordinamento richieste dall'art. 26, comma
2 del DLgs 81/08.
Se l'appalto invece non è genuino è inutile discuterne.
Il legale rappresentante e socio lavoratore di una
società in accomandita semplice che svolge lavori edili,
senza dipendenti, si avvale di lavoratori autonomi. In
questo caso è tenuto a fare il corso di prevenzione
incendi e a quale rischio appartiene l’attività ?
Il problema che viene posto lascia aperti dubbi che
non consentono di fornire una risposta univoca.
Se ci si fosse fermati alla prima parte: "il legale
rappresentante e socio lavoratore di una società in
accomandita semplice che svolge lavori edili, senza
dipendenti", la risposta sarebbe semplice: "il piccolo
imprenditore è soggetto agli obblighi dell'art. 21 del
DLgs 81/08 ed è equiparabile ad un lavoratore autonomo".
Ma proseguendo si legge che la società "si avvale di
lavoratori autonomi" e qui bisognerebbe capire cosa si
intende quando usa il verbo avvalere.
In questi casi non è raro infatti che il verbo
"avvalere" possa in realtà significare che il titolare
della società assieme ai "lavoratori autonomi" realizzi
una società di fatto. Oppure che nei confronti dei
lavoratori autonomi il titolare svolga di fatto (art.
299 DLgs 81/08) un ruolo di datore di lavoro.
In questi casi il legale rappresentante non solo deve
nominare gli addetti alla gestione dell'emergenza ma è
soggetto a tutti gli obblighi posti a carico del datore
di lavoro.
Il livello di rischio incendio dipende dagli esiti della
valutazione dei rischi condotta secondo i criteri del DM
10/3/1998.
Sono un Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione mi servirebbe sapere se anche i datori di
lavoro di una qualsiasi impresa (affidataria o
esecutrice) che siano anche lavoratori (e quindi
presenti in cantiere a lavorare insieme ai propri
dipendenti) debbano sottoporsi o meno alle visite
mediche per il rilascio dell'idoneità da parte del
proprio Medico Competente oppure siano in qualche modo
esentati.
La questione è complessa. I datori di lavoro che
prestano attività lavorativa sono di regola soggetti
all'art. 21 del DLgs 81/08 che non prevede un obbligo,
ma solo la facoltà di sottoporsi a sorveglianza
sanitaria. Esistono però delle eccezioni, poiché se il
datore di lavoro è socio di società anche di fatto, è
equiparato al lavoratore(art. 2) e quindi è soggetto
alla sorveglianza sanitaria.
Per "superare il problema" il CSP potrebbe individuare,
nel PSC, come misura obbligatoria che tutti i soggetti
che lavorano in cantiere debbano aver l'idoneità
sanitaria attestata dal medico competente.
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