Corso Antincendio 2023
Marzo 27, 2023 2023-05-08 10:46Corso Antincendio 2023
Corso Antincendio 2023
Corsi a Firenze, Prato, Pistoia e Toscana in materia di Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro 2023
Corso per Addetto Antincendio [Rischio basso (Livello 1)(4 ore), medio (Livello 2)(8 ore), alto (Livello 3)(16 ore)] a Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa, Siena, Livorno, Grosseto, Massa Carrara e tutta la Toscana 2023
Sede di erogazione principale: Via Filippo Brunelleschi, 2/D, 50013 – Campi Bisenzio – Firenze (FI)
Corso Antincendio 2023 Livello 1, Livello 2, Livello 3 (Rischio basso 4 ore, Rischio medio 8 ore, Rischio alto 16 ore) a Firenze, Prato, Arezzo, Pisa, Pistoia e Toscana. Corsi per addetto antincendio (DM 02/09/2021)
VISITA IL CALENDARIO CON LA PROGRAMMAZIONE DEI CORSI e AGGIORNAMENTI 2023
ANTINCENDIO RISCHIO BASSO (LIVELLO 1) (4/2 ore)
ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO (LIVELLO 2) (8/5 ore)
ANTINCENDIO RISCHIO ELEVATO (LIVELLO 3) (16/8 ore)
In ogni azienda la formazione antincendio e la gestione delle emergenze è obbligatoria, prevista e voluta dalla normativa italiana come elemento fondamentale per la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute dei lavoratori. Più precisamente, il D.Lgs. 81/08, ai sensi dell’art. 37 comma 9, prescrive l’adozione di tutte le misure necessarie per evitare l’insorgenza di un incendio e limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi anche mediante la preventiva designazione dei lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza, i quali devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico. Il Decreto legislativo 81/08 all’art. 43 comma 1 lettera b) – inoltre – stabilisce che il datore di lavoro è tenuto a designare uno o più lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze.
I lavoratori designati come addetti antincendio e alla gestione delle emergenze o addetti alla squadra di emergenza antincendio, da prescrizione normativa, devono ricevere una specifica formazione attraverso dei corsi specifici previsti dal D.M. 02/09/2021 che prevede 3 livelli di formazione: Corso Antincendio di Livello 1, Corso Antincendio di Livello 2, Corso Antincendio di Livello 3, oltre ai 3 corrispondenti livelli di Aggiornamento: Corso di Aggiornamento Antincendio di Livello 1, Corso di Aggiornamento Antincendio di Livello 2, Corso di Aggiornamento Antincendio di Livello 3.
Per determinare la tipologia di formazione necessaria per gli addetti antincendio e il corso richiesto dalla normativa per il corrispondente rischio antincendio dell’attività, il datore di lavoro dovrà innanzitutto analizzare le caratteristiche dei luoghi di lavoro, verificando la corrispondenza, la congruenza o l’assimilabilità della propria azienda con le “attività” elencate nell’Allegato III del D.M. 02/09/21 nei punti 3.2.2, 3.2.3 e 3.2.4. Con questo metodo si potrà identificare univocamente il corretto livello di rischio e la corrispondente formazione da garantire agli addetti antincendio. Di seguito verrà illustrato come scegliere il corso antincendio corretto.
Una persona adeguatamente formata con un adeguato corso antincendio avrà il compito di prevenire gli incendi, monitorare le misure di emergenza e reagire ad un possibile principio di incendio. I corsi per addetto antincendio livello 1 (ex rischio basso – 4 ore), livello 2 (ex rischio medio – 8 ore), livello 3 (ex rischio alto / elevato – 16 ore) si basano su argomenti come: principi della combustione e i processi di sviluppo di un incendio, tecniche di estinzione in funzione delle tipologie di fuoco (sostanze estinguenti specifiche). Dal punto di vista pratico verrà analizzato il corretto utilizzo di estintori, naspi, idranti, manichette e lance, imparando – attraverso il piano di emergenza e di evacuazione o, semplicemente, attraverso un intervento di prevenzione incendi – a porre in essere tutte le misure di comportamento idonee a ridurre i danni a cose o persone. L’obbligo di avere almeno un addetto antincendio vale per tutte le tipologie di impresa o attività con almeno un lavoratore ai sensi del D.M. 10 Marzo 1998 (abrogato), DM 02/09/2021 e del D.Lgs. 81/2008.
Da Ottobre 2022 sono vigenti i 3 Decreti Ministeriali detti Minicodici, i quali hanno sostituito il D.M. 10 marzo 1998. Con l’entrata in vigore di questi tre Decreti MINICODICE (DM 1 settembre 2021, DM 2 settembre 2021, DM 3 settembre 2021) si chiude il processo di riforma della normativa di prevenzione incendi contenuta nel DM 10 marzo 1998, previsto dall’art. 46 del D. Lgs. 81/08, che viene pertanto definitivamente abrogato, lasciando spazio ai tre decreti di riforma:
Minicodice Controlli (DM 01/09/2021)
Minicodice GSA (Gestione e Sicurezza Antincendio) (DM 02/09/2021)
Minicodice Valutazione rischio incendio (DM 03/09/2021)
Anche il Codice di Prevenzione Incendi (DM 03/08/2015) è stato un testo rivoluzionario in materia di prevenzione incendi ed è uno strumento fondamentale per la comprensione e determinazione del rischio antincendio e dei rischi legati all’incendio, il fabbisogno formativo e la formazione richiesta per gli addetti antincendio, i presidi e i dispositivi antincendio necessari, i requisiti richiesti dalla normativa per ottenere la conformità antincendio nel rispetto dei parametri di legge. Sarà inoltre molto utile visionare il quadro d’insieme della normativa in materia di prevenzione incendi (Codice di prevenzione incendi – DM 3 agosto 2015, aggiornamenti e testi coordinati, regole tecniche orizzontali e verticali) o la sezione contenente i riferimenti al Codice di Prevenzione Incendi (DM 3 agosto 2015), note e chiarimenti e aggiornamenti in atto.
A distanza di 10 anni, infatti, si darà attuazione alle disposizioni di cui all’art. 46 del “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”. Nel frattempo, le disposizioni generali di cui a quest’ultimo decreto sono state integrate e aggiornate più volte, con circolari, chiarimenti, norme collegate, riferimenti incrociati, aggiornamenti vari, fino ad arrivare all’attuale versione integrata pubblicata dall’Ispettorato generale del lavoro, aggiornamento del Luglio 2018.
Come si determina il rischio di incendio di una attività [con relativa durata della formazione a Rischio basso – Livello 1 (4 ore), Rischio medio – Livello 2 (8 ore), Rischio alto – Livello 3 (16 ore)]?
Innanzitutto si cercherà di capire se la nostra attività rientra tra quelle elencate nell’allegato IX DM 10/03/98, ormai sostituito (sebbene sostanzialmente sia rimasto uguale) dall’Allegato IV del Minicodice GSA (DM 02/09/2021 – Gestione e Sicurezza Antincendio)(Idoneità Tecnica Antincendio) il quale determina eventualmente già la classificazione della attività per classe di rischio incendio: basso, medio o alto. Ma da questo allegato non è detto che si riesca a determinare già univocamente la classe di rischio incendio di una data attività. Ad esempio, una attività non ricadente tra quelle elencate a rischio medio o alto non è detto che automaticamente appartenga alla classe di rischio di incendio basso. Dipenderà dall’analisi delle condizioni al contorno, quali ad esempio:
- presenza, tipologia e quantità di materiali infiammabili o combustibili all’interno della attività;
- tipo di attività;
- caratteristiche dei materiali immagazzinati e manipolati;
- attrezzature ed arredi presenti nel luogo di lavoro;
- caratteristiche costruttive e materiali dei luoghi di lavoro;
- dimensione, geometria ed articolazione del luogo di lavoro;
- numero di persone presenti;
- caratteristiche tipologiche delle persone presenti;
- altri parametri.
La determinazione del rischio di incendio di una attività (alto, medio o basso) si effettua quindi attraverso distinte fasi:
– “utilizzando tutti i sistemi, le metodologie e gli strumenti di cui si dispone come: disposizioni, regolamenti, norme di buona tecnica nazionali o internazionali, esperienze nello specifico settore ecc.;
– tenendo conto che le probabilità che si verifichino le condizioni di innesco di un incendio, risultano tanto maggiori quando si è in presenza di:
a) scadente organizzazione del lavoro;
b) sfavorevoli condizioni dei luoghi di lavoro, degli impianti e delle macchine;
c) carente stato psico-fisico dei lavoratori ecc.;
– stabilendo quali saranno le priorità di intervento sui rischi rilevati, al fine di eliminarli ovvero ridurli, basandosi, ad esempio, sulla gravità delle conseguenze, sulla probabilità dell’accadimento dell’evento, sul numero di persone che possono essere coinvolte dagli effetti del sinistro”.
Nel documento di valutazione dei rischi d’incendio il datore di lavoro dovrà valutare il livello di rischio d’incendio del luogo di lavoro e se del caso, di singole parti del luogo medesimo.
In base alla valutazione dei rischi è possibile poi classificare il livello del rischio d’incendio di un determinato luogo di lavoro (ovvero parte di esso), in una delle seguenti categorie:
- LIVELLO 3 (ex Rischio ALTO)
- LIVELLO 2 (ex Rischio MEDIO)
- LIVELLO 1 (ex Rischio BASSO)
Da quali parametri sono caratterizzati i livelli di rischio di incendio basso, medio e alto?
LIVELLI DI RISCHIO:
- LIVELLO 1 (ex RISCHIO BASSO) – Luoghi di lavoro in cui sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e le condizioni locali di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principi di incendio ed in cui, in caso di incendio, le probabilità di propagazione dello stesso sono da ritenersi scarse.
- LIVELLO 2 (ex RISCHIO MEDIO) – Luoghi di lavoro o parte di essi in cui sono presenti sostanze infiammabili e/o condizioni locali e/o d’esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi ma nei quali, in caso di incendio, le probabilità di propagazione dello stesso sono da ritenersi limitate.
- LIVELLO 3 (ex RISCHIO ALTO/ELEVATO) – Luoghi di lavoro in cui, per la presenza di sostanze infiammabili e/o condizioni locali e/o d’esercizio, sussistono notevoli possibilità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale sussistono forti possibilità di propagazione delle fiamme.
Come si determina la durata dei corsi di formazione antincendio per attività a rischio di incendio di Livello 1, Livello 2, Livello 3 [ex rischio basso, medio e alto (4/8/16 ore)]?
A seguito della valutazione del rischio incendio e, stabilito in quale classe di rischio rientra la propria attività (rischio elevato, medio o basso) potremo definire la durata e il contenuto del corso di formazione per l’addetto antincendio e alla gestione delle emergenze che si intende incaricare.
Quali corsi di formazione dovrà frequentare il designato addetto antincendio?
L’addetto antincendio, come previsto dal DM 02/09/2021, deve ricevere una formazione specifica correlata alla tipologia di attività dell’azienda per la quale svolge tale ruolo (Livello 1, Livello 2, Livello 3).
La legislazione vigente prevede tre tipologie di corsi per gli addetti alla squadra emergenza antincendio, denominati 1-FOR (Livello ), 2- FOR (Livello 2) e 3-FOR (Livello 3).
Corso Antincendio Livello 3 (16 ore).
Rientrano tipicamente nel Livello 3, ad esempio:
- ospedali
- case di cura e case di ricovero per anziani
- scuole di ogni ordine e grado con oltre 1000 persone presenti
- uffici con oltre 1000 persone presenti
- alberghi con oltre 200 posti letto
- cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi.
Corso Antincendio Livello 2 (8 ore).
Rientrano nel Livello 2:
- le aziende soggette ai controlli di prevenzione incendi (DPR 155/11), con esclusione delle attività che rientrano nel Livello 3.
- i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto.
Corso Antincendio Livello 1 (4 ore).
Rientrano nel Livello 1:
- le attività non classificabili nei Livelli 3 e 2 e dove, in generale, sono presenti sostanze scarsamente infiammabili, dove le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.
Come si determinano i contenuti, gli argomenti e il programma dei corsi di formazione antincendio e aggiornamento antincendio per attività a rischio di incendio di Livello 1, Livello 2, Livello 3 [ex rischio basso, rischio medio e rischio alto (4/8/16 ore)]?
Il nuovo DM 02/09/2021, cosiddetto Decreto Minicodice GSA (Gestione e Sicurezza Antincendio), nell’allegato III definisce gli argomenti, i contenuti, i programmi e le rispettive durate dei corsi di formazione e aggiornamento antincendio di livello 1 (basso), livello 2 (medio) e livello 3 (alto/elevato) (4/8/16 ore per i corsi base completi, 2/5/8 ore per i relativi aggiornamenti).
Programma e Contenuti dei CORSI BASE Antincendio Livello 1, Livello 2, Livello 3
Programma e Contenuti dei CORSI DI AGGIORNAMENTO Antincendio Livello 1, Livello 2, Livello 3
Quale è la durata dei corsi di formazione antincendio per attività a rischio di incendio di livello 1 (basso), livello 2 (medio) e livello 3 (alto/elevato) (4/8/16 ore)?
Quale è la durata dei corsi di aggiornamento antincendio per attività a rischio di incendio di livello 1 (basso), livello 2 (medio) e livello 3 (alto/elevato) (2/5/8 ore)?
Cos’è la valutazione del rischio incendio di una attività?
Il Decreto Ministeriale 10/03/1998 definisce i criteri generali di sicurezza antincendio e gestione emergenze nei luoghi di lavoro, più precisamente:
– Valutazione dei rischi di incendio;
– Informazione dei lavoratori;
– Formazione dei lavoratori;
– Misure preventive, protettive e precauzionali d’esercizio,
e indica le misure di protezione per:
- eliminare o, se non possibile, ridurre le probabilità di insorgenza di un incendio;
- limitare le conseguenze di un incendio;
- limitare la propagazione delle fiamme.
Esempio di Documento Valutazione di Rischio Incendio
Come si effettua la valutazione del rischio incendio di una attività e a quale scopo? Quali sono gli obiettivi della valutazione dei rischi d’incendio?
Per valutare i rischi d’incendio, oltre ai parametri già visti in precedenza, è necessario effettuare l’analisi dei luoghi di lavoro, tenendo conto in particolare:
- “del tipo di attività;
- delle sostanze e dei materiali utilizzati e/o depositati;
- delle caratteristiche costruttive, dimensionali e distributive dei luoghi di lavoro (strutture, aree di piano, superfici totali, coperture ecc.);
- del numero massimo ipotizzabile delle persone che possono essere presenti contemporaneamente nei luoghi di lavoro”.
L’obiettivo dell’analisi è di:
- “determinare i fattori di pericolo d’incendio;
- identificare le persone esposte al rischio d’incendio;
- valutare l’entità dei rischi accertati;
- individuare le misure di prevenzione e protezione;
- programmare le misure antincendio, ritenute più opportune”.
Nella valutazione è necessario determinare i fattori di pericolo d’incendio.
Fattori che possono essere suddivisi secondo tre principali tipologie:
- materiali e sostanze combustibili o infiammabili: ad esempio grandi quantitativi di materiali cartacei, materie plastiche e derivati dalla lavorazione del petroli, liquidi e vapori infiammabili, gas infiammabili, polveri infiammabili, sostanze esplodenti, prodotti chimici infiammabili in combinazione con altre sostanze che possono essere presenti, …;
- sorgenti di innesco: ad esempio fiamme libere, scintille, archi elettrici, superfici a temperatura elevata, cariche elettrostatiche, campi elettromagnetici, macchine, impianti ed attrezzature obsolete o difformi dalle norme di buona tecnica, …;
- fattori trasversali: ad esempio territorio ad alta sismicità, vicinanza con altre attività ad alto rischio d’incendio, metodologie di lavoro non corrette, carenze di manutenzione di macchine ed impianti, …
È importante identificare le persone esposte al rischio d’incendio, “tenendo conto dell’affollamento massimo prevedibile, delle condizioni psicofisiche dei presenti e valutando se all’interno delle aree di lavoro, può esserci presenza di:
- pubblico occasionale;
- persone che non hanno familiarità con i luoghi di lavoro in genere e con le vie e le uscite di emergenza in particolare (come ad esempio i lavoratori appartenenti alle imprese di pulizia, di manutenzione, mensa ecc);
- persone con mobilità, vista o udito menomato o limitato;
- persone incapaci di reagire prontamente in caso di emergenza;
- lavoratori la cui attività viene svolta in aree a rischi specifico d’ incendio;
- lavoratori i cui posti di lavoro risultano ubicati in locali (o aree) isolati dal resto dei luoghi di lavoro ecc.”.
Cos’è l’Idoneità Tecnica degli addetti antincendio? In quali casi è richiesta obbligatoriamente?
L’art. 37 Comma 9 del D.Lgs. 81/08 (TUSL) richiede l’obbligo per qualsiasi attività con la presenza di almeno un lavoratore di frequentare un corso di formazione per il conseguimento dell’attestato per Addetto all’antincendio, in funzione del rischio di incendio individuato per la relativa attività e luogo di lavoro attraverso la valutazione dei rischi riportata sul DVR. Il rischio individuato potrà risultare univocamente: basso, medio o elevato. Nei casi di rischio di incendio medio o elevato potrebbe esserci l’obbligo di conseguire anche un attestato di Idoneità Tecnica.
Se l’attività rientra tra le categorie elencate nell’Allegato X del DM del 10/03/98, ormai sostituito (sebbene sostanzialmente sia rimasto uguale) dall’Allegato IV del Minicodice GSA (DM 02/09/2021 – Gestione e Sicurezza Antincendio)(Idoneità Tecnica Antincendio), terminato proficuamente il Corso Antincendio a rischio elevato – Livello 3 (16 ore) o medio – Livello 2 (8 ore) da noi erogato, sarà necessario richiedere obbligatoriamente [servizio non incluso nel prezzo] l’accertamento per il rilascio dell’IDONEITÀ TECNICA per gli addetti antincendio (di cui all’articolo 37 comma 9 del D.L.gs 81/08) al comando dei Vigili del Fuoco di competenza. Il rilascio dell’Idoneità Tecnica avverrà a seguito di un esame con prove orali, scritte e pratiche da svolgere obbligatoriamente presso il Comando e sotto l’esclusiva competenza dei Vigili del Fuoco territorialmente competenti (o presso il quale si vuole sostenere l’esame).
L’art. 6 del D.M. 10/03/1998 prevede che i lavoratori dei luoghi di lavoro indicati nell’allegato X, incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, debbano conseguire necessariamente l’attestato di idoneità tecnica che, ai sensi dell’art. 3 della Legge 28.11.1996, n. 609, può essere rilasciato esclusivamente dai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, a seguito di un accertamento dell’idoneità tecnica dei singoli lavoratori interessati.
Se richiesto, il servizio erogato potrà includere le pratiche e le attività per la compilazione della modulistica ai fini dell’iscrizione all’esame per il conseguimento dell’Idoneità Tecnica presso il Comando dei VV.F. che effettuerà la verifica. Rimangono esclusi dal servizio (oltre a quanto non espressamente definito) gli oneri e le spese relativi alle tariffe, alle marche da bollo e a quant’altro richiesto dal Comando dei VV.F. che effettuerà la verifica.
ELENCO ATTREZZATURE OCCORRENTI PER L’ACCERTAMENTO PRATICO*:
> n. 1 estintore a CO2 (Anidride carbonica) ogni 3 partecipanti (Tot. n. 3);
> n. 1 bombola gas GPL (gas propano liquido – gas da cucina) da kg. 20 ogni 13 partecipanti (Tot. n. 1).
*Le dotazioni e/o le quantità richieste potranno variare in funzione del numero di partecipanti e delle esigenze del Comando dei VV.F. che effettuerà la verifica. Ove richiesto ci potremo assumeremo l’onere di provvedere alle dotazioni antincendio richieste/necessarie ai fini della prova di esame in oggetto.
Scheda per conseguire l’Idoneità Tecnica
Quali sono gli adempimenti del datore di lavoro una volta effettuata la valutazione del rischio incendio?
Si procede con l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione, in funzione dei rischi già accertati e al fine di migliorare le condizioni di sicurezza. Riportiamo alcuni esempi:
- “eliminare o ridurre le probabilità che possa insorgere un incendio;
- organizzare un efficiente sistema di vie ed uscite di emergenza”;
- “allestire idonee misure atte a garantire una rapida segnalazione d’incendio a tutte le persone presenti nei luoghi di lavoro;
- installare:
1) dispositivi di estinzione incendi ( estintori portatili, carrellati ed idranti), in numero e capacità appropriata;
2) efficienti impianti di spegnimento automatico e/o manuale d’incendio in tutte le aree o locali a rischio specifico d’incendio (come ad esempio locali adibiti ad archivi, a magazzini, a depositi contenenti sensibili quantitativi di materiali combustibili; - assicurare che:
1) tutti i mezzi, le attrezzature ed i dispositivi di lotta agli incendi, siano mantenuti nel tempo in perfetto stato di funzionamento;
2) tutte le vie e le uscite di emergenza, siano regolarmente controllate al fine di essere costantemente e perfettamente fruibili in caso di necessità;
3) tutti i dispositivi di rivelazione e di allarme incendio, siano oggetto di costante controllo e di prove periodiche di funzionamento affinché mantengano nel tempo adeguata efficienza; - garantire ai lavoratori una completa formazione ed informazione:
1) sul rischio d’incendio legato all’attività ed alle specifiche mansioni svolte;
2) sulle misure di prevenzione adottate nei luoghi di lavoro;
3) sull’ubicazione delle vie d’uscita;
4) sulle procedure da adottare in caso d’incendio;
5) sulle modalità di chiamata deghi Enti preposti alla gestione delle emergenze;
6) sulle esercitazioni periodiche di evacuazione dai luoghi di lavoro ecc”.
Ricordiamo che l’allegato IV del D.Lgs 81/2008, dedicato ai requisiti dei luoghi di lavoro, contiene informazioni sulle caratteristiche delle vie e uscite di emergenza (1.5) e sulle misure contro l’incendio e l’esplosione (da 4.1 a 4.11).
E’ necessario attuare delle misure di miglioramento dei livelli di sicurezza nel tempo?
L’ultima fase della valutazione deve prevedere il programma delle misure antincendio, e in particolare:
- <<delle misure necessarie per l’eliminazione, ovvero la riduzione, dei rischi, con i relativi tempi di attuazione, al fine di ottenere – nel tempo – il miglioramento del livello di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro;
- di attuazione delle misure di sicurezza antincendio adottate, unitamente ai tempi di esecuzione;
- di verifica dell’efficienza delle misure adottate;
- del riesame periodico della valutazione del rischio d’incendio, tenendo conto dei risultati della verifica delle misure poste in essere;
- del riesame della valutazione del rischio d’incendio, in occasione di modifiche ‘sensibili’ dei luoghi di lavoro>>.
Chi può erogare i corsi di formazione antincendio? Quali sono i requisiti necessari e richiesti dalla normativa?
La formazione degli addetti antincendio e gestione delle emergenze può essere realizzata anche da “Enti Pubblici e Privati”, a condizione che venga rilasciato regolare attestato di frequenza al corso di formazione, nel rispetto rigoroso della durata e dei contenuti minimi riportati nell’Allegato III del DM 02/09/2021 (Minicodice GSA), debitamente firmato, riportante in maniera chiara e completa i dati relativi all’Ente formatore e dei discenti formati (nome e cognome, data e luogo di nascita dei discenti, data di effettuazione dei corsi, luogo e durata del corso, ragione sociale della ditta).
Restano invece di esclusiva prerogativa del C.N.VV.F., la verifica dell’idoneità tecnica ed il conseguente rilascio dell’attestato.
Tale servizio è reso dal C.N.VV.F. a titolo oneroso secondo le modalità indicate dal D.M. 11/12/2006.
L’obbligatorietà dell’ottenimento dell’attestato d’idoneità tecnica sussiste unicamente per le attività elencate nell’Allegato IV del DM 02/09/2021 (Minicodice GSA)
La normativa a cui fare riferimento per la formazione antincendio è la seguente:
- Minicodice Controlli (DM 01/09/2021)
- Minicodice GSA (Gestione e Sicurezza Antincendio) (DM 02/09/2021)
- Minicodice Valutazione rischio incendio (DM 03/09/2021)
- D.M. 10 Marzo 1998 (Abrogato)
- Dip. VV.FF. circ. 23 febbraio 2011, n.12653 (Superata)
Tutti i lavoratori che svolgono l’incarico di addetto alla squadra di emergenza antincendio (rischio basso, rischio medio o rischio alto) devono ricevere una formazione specifica attraverso dei corsi specifici per addetto antincendio. I contenuti dei corsi di formazione antincendio devono essere correlati alla tipologia delle attività ed al livello di rischio incendio che si configura all’interno delle stesse (rischio basso, rischio medio o rischio alto).
I nostri corsi di formazione e aggiornamento antincendio e i nostri docenti rispettano quanto previsto e richiesto dall’allegato III del D.M. 02/09/2021 (Contenuti minimi dei corsi di formazione per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, in relazione al livello di rischio dell’attività) e garantiscono un’adeguata preparazione delle squadre di emergenza. Personale esperto e competente, tecnici e docenti Vi accompagneranno e Vi seguiranno durante tutto il percorso formativo, avvalendosi di supporti informativi e telematici, video e prove pratiche di spegnimento incendio svolte presso strutture idonee nella zona di Firenze.
Le sanzioni previste a carico del datore di lavoro che non provveda alla formazione per addetti antincendio sono: “…arresto da due a quattro mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro…” (Art. 55, comma 5 lettera c del D.Lgs.81/2008). Si precisa inoltre, che anche i corsi di aggiornamento per gli addetti antincendio sono obbligatori con una periodicità di 5 anni, come stabilisce il D.lgs.81/2008 (Art. 37 comma 9), come conferma anche la circolare dei Vigili del Fuoco del 23 Febbraio 2011. Si consiglia pertanto a coloro che abbiano un attestato antincendio rilasciato oltre 5 anni fa, di provvedere allo svolgimento dell’aggiornamento periodico del corso antincendio.
SICURLAV promuove e organizza corsi antincendio a rischio basso (4 ore)(Livello 1), medio (8 ore)(Livello 2) ed elevato/alto (16 ore)(Livello 3) a Firenze, Prato, Pistoia, Arezzo, Lucca, Pisa e tutta la Toscana.
Saremo in grado di raggiungervi in azienda o presso sedi a voi congeniali (ammesso che vi sia un ambiente adeguato allo svolgimento del corso) e svolgere corsi personalizzati e professionali al personale addetto, rilasciando attestati antincendio a rischio medio e basso conformi alla normativa vigente. In caso contrario potrete raggiungerci presso le nostre sedi.
Cosa è il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI)?
Dal 2011 è entrato in vigore il nuovo regolamento di prevenzione incendi, emanato con il DPR 151/2011, che semplifica gli adempimenti e prevede procedure differenziate in funzione della complessità delle attività. Il nuovo regolamento, recependo quanto previsto dalla legge 122/2010 in materia di snellimento dell’attività amministrativa, individua le attività soggette alla disciplina della prevenzione incendi, operando una sostanziale semplificazione relativamente agli adempimenti da parte dei soggetti interessati.
In particolare, le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi vengono suddivise in 3 categorie (categoria A, B e C), individuate in ragione della gravità del rischio piuttosto che della dimensione o, comunque, del grado di complessità che contraddistingue l’attività stessa.
Viene introdotto per la prima volta il principio di proporzionalità di derivazione comunitaria, secondo il quale si può valutare la legittimità di un atto che imponga un obbligo o una sanzione in relazione alla sua idoneità al raggiungimento degli scopi voluti.
Secondo le nuove regole:
- nella categoria A ricadono:
le attività provviste di regola tecnica e con limitato livello di complessità (consistenza attività, affollamento, quantitativo materiali presente).
Rientrano in tale categoria, ad esempio:alberghi tra 25 e 50 posti letto, autorimesse tra 300 m² e 1.000 m², impianti termici tra 116 kW e 350 kW, strutture sanitarie tra 25 e 50 posti letto, ecc. - nella categoria B sono comprese:
attività della stessa tipologia della categoria A, ma con maggior livello di complessità;
attività sprovviste di regola tecnica;
Rientrano in questa categoria, ad esempio: alberghi tra 50 e 100 posti letto, strutture sanitarie tra 50 e 100 posti letto, locali per la vendita tra i 600 e i 1.500 m², aziende e uffici tra 500 e 800 persone, autorimesse tra 1.000 e 3.000 m². - nella categoria C ricadono:
le attività con elevato livello di complessità, indipendentemente dalla presenza di una regola tecnica.
Rientrano in questa categoria, ade esempio: centrali termoelettriche, teatri e studi televisivi con più di 100 persone presenti, strutture sanitarie e alberghi con oltre 100 posti, aziende e uffici con oltre 800 persone presenti.
Con le nuove regole le attività soggette ai controlli passano da 97 a 80.
Inoltre, a seconda della categoria di appartenenza, sono previsti adempimenti diversi.
Attività soggette al CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI (CPI):
- Le aziende e le lavorazioni nelle quali si producono, si impiegano, si sviluppano o si detengono prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti o quelle che, per dimensioni, ubicazione ed altre ragioni presentano in caso di incendio gravi pericoli per la incolumità dei lavoratori sono soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio […..].
- I progetti di nuovi impianti o costruzioni di cui al precedente punto o di modifiche di quelli esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere sottoposti al preventivo parere di conformità sui progetti, da parte del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, al quale dovrà essere richiesta la visita di controllo ad impianto o costruzione ultimati, prima dell’inizio delle lavorazioni, secondo le procedure di cui all’art. 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139.
- Le aziende e lavorazioni soggette al controllo finalizzato al rilascio del certificato di prevenzione incendi sono determinate con decreto del Presidente della Repubblica […..].
Per le attività elencate nell’Allegato I del D.P.R. n. 151/2011 esiste l’obbligo di richiedere il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) se appartenenti alla lettera C oppure presentazione di SCIA Antincendio (con o senza esame di progetto) in base alla attività e alla corrispondente lettera A, B, C, riferita al rischio di incendio incombente. Anche il controllo con sopralluogo da parte dei Vigili del Fuoco potrà essere certo o a campione in funzione della rischiosità presente (e quindi della lettera di appartenenza dell’attività). Il controllo con sopralluogo sarà certo in caso di appartenenza alla lettera C.
Dove non c’è obbligo del CPI devono essere comunque rispettate delle disposizioni generali di prevenzione incendi (SCIA Antincendio, etc.)
Quali sono i contenuti minimi dei corsi di formazione e di aggiornamento per il personale “addetto antincendio aziendale”?
I contenuti minimi dei corsi di formazione e di aggiornamento per il personale “addetto antincendio aziendale”, riportati rispettivamente nella Lettera Circolare n. 770/6104 del 12/03/1997 e nella Lettera Circolare n. 5987 del 23/02/2011 e commisurati alla tipologia dell’attività esercitata, al livello di rischio di incendio e agli specifici compiti affidati ai lavoratori internamente all’azienda, hanno come obiettivo quello di fornire ai soggetti interessati un primo ed essenziale approccio alle problematiche della sicurezza antincendio e della sua gestione. Ad ogni modo, per particolari e specifiche situazioni di rischio e su richiesta del datore di lavoro/richiedente, i contenuti minimi previsti possono essere oggetto di adeguata implementazione.
APPROFONDIMENTI SUL PROGRAMMA DEI CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO AI SENSI DEL DM 10/03/1998 (ormai abrogato)
Contenuti minimi Corsi Formazione Antincendio (rischio basso, medio, alto)
Contenuti minimi Corsi Aggiornamento Antincendio (rischio basso, medio, alto)
Scarica la guida pratica e gratuita per la gestione e prevenzione incendi
SICURLAV – SICUREZZA LAVORO FIRENZE promuove e organizza Corsi Antincendio a Firenze, Prato, Pistoia, Arezzo, Pisa, Lucca, Siena, Grosseto, Massa Carrara e tutta la Toscana.
Saremo in grado di raggiungervi in azienda o presso sedi a voi congeniali (ammesso che vi sia un ambiente adeguato allo svolgimento del corso) e ed erogare corsi “Dedicati / A domicilio” personalizzati e professionali al personale addetto, rilasciando attestati conformi alla normativa vigente. In caso contrario potrete raggiungerci presso le nostre sedi per effettuare corsi “dedicati” o calendarizzati secondo le date e gli orari dei nostri programmi formativi.
Lo studio tecnico di Ingegneria Polivalente SICURLAV – SICUREZZA LAVORO FIRENZE è ubicato a Campi Bisenzio (Firenze) ma operiamo anche a Prato, Pistoia, Arezzo, Pisa, Lucca, Siena, Grosseto, Massa Carrara e tutta la Toscana.
COSTO DEI CORSI DI FORMAZIONE PER ADDETTO ANTINCENDIO A RISCHIO BASSO, MEDIO, ELEVATO (Presso la nostra sede di Campi Bisenzio – Firenze):
Costi corso antincendio:
– Rischio Basso (4 ore): 100 € a persona (per ogni tipologia di attività);
– Rischio Medio (8 ore): 160 € a persona (per ogni tipologia di attività);
– Rischio Alto (16 ore): 360 € a persona (per ogni tipologia di attività);
COSTO DEI CORSI DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTO ANTINCENDIO A RISCHIO BASSO, MEDIO, ELEVATO (Presso la nostra sede di Campi Bisenzio – Firenze):
Costi corso aggiornamento antincendio:
– Rischio Basso (2 ore): 50 € a persona (per ogni tipologia di attività);
– Rischio Medio (5 ore): 110 € a persona (per ogni tipologia di attività);
– Rischio Alto (8 ore): 160 € a persona (per ogni tipologia di attività);
COSTO DEI CORSI DI FORMAZIONE e AGGIORNAMENTO PER ADDETTO ANTINCENDIO A RISCHIO BASSO, MEDIO, ELEVATO (Presso la sede del cliente in tutta la Toscana):
Eroghiamo inoltre corsi “Dedicati” o “A domicilio”, ovvero corsi Aziendali, direttamente presso la sede del cliente o presso la nostra sede se richiesto per esigenze aziendali. Potremo raggiungere le sedi di:
Provincia di Firenze: Bagno a Ripoli, Barberino di Mugello, Barberino Val d`Elsa, Borgo San Lorenzo, Calenzano, Campi Bisenzio, Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Dicomano, Empoli, Fiesole, Figline Valdarno, Firenze, Firenzuola, Fucecchio, Gambassi Terme, Greve in Chianti, Impruneta, Incisa in Val d`Arno, Lastra a Signa, Londa, Marradi, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Palazzuolo sul Senio, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano sull`Arno, Rufina, San Casciano in Val di Pesa, San Godenzo, San Piero a Sieve, Scandicci, Scarperia, Sesto Fiorentino, Signa, Tavarnelle Val di Pesa, Vaglia, Vicchio, Vinci.
Costi corso antincendio Firenze e provincia:
– Rischio Basso (4 ore): costo a partire da: 400 € (per 6 persone)(per ogni tipologia di attività);
– Rischio Medio (8 ore): costo a partire da: 620 € (per 6 persone)(per ogni tipologia di attività);
– Rischio Alto (16 ore): costo a partire da: 1.300 € (per 6 persone)(per ogni tipologia di attività);
Costi corso aggiornamento antincendio Firenze e provincia:
– Rischio Basso (2 ore): costo a partire da: 290 € (per 6 persone)(per ogni tipologia di attività);
– Rischio Medio (5 ore): costo a partire da: 455 € (per 6 persone)(per ogni tipologia di attività);
– Rischio Alto (8 ore): costo a partire da: 620 € (per 6 persone)(per ogni tipologia di attività);
Provincia di Prato: Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano, Prato, Vaiano, Vernio.
Costi corso antincendio Prato e provincia:
– Rischio Basso (4 ore): costo a partire da: 400 € (per 6 persone)(per ogni tipologia di attività);
– Rischio Medio (8 ore): costo a partire da: 620 € (per 6 persone)(per ogni tipologia di attività);
– Rischio Alto (16 ore): costo a partire da: 1.300 € (per 6 persone)(per ogni tipologia di attività);
Costi corso aggiornamento antincendio Prato e provincia:
– Rischio Basso (2 ore): costo a partire da: 290 € (per 6 persone)(per ogni tipologia di attività);
– Rischio Medio (5 ore): costo a partire da: 455 € (per 6 persone)(per ogni tipologia di attività);
– Rischio Alto (8 ore): costo a partire da: 620 € (per 6 persone)(per ogni tipologia di attività);
Provincia di Pistoia: Abetone, Agliana, Buggiano, Chiesina Uzzanese, Cutigliano, Lamporecchio, Larciano, Marliana, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montale, Montecatini Terme, Pescia, Pieve a Nievole, Pistoia, Piteglio, Ponte Buggianese, Quarrata, Sambuca Pistoiese, San Marcello Pistoiese, Serravalle Pistoiese, Uzzano.
Costi corso antincendio Pistoia e provincia:
– Rischio Basso (4 ore): costo a partire da: 400 € (per 6 persone)(per ogni tipologia di attività);
– Rischio Medio (8 ore): costo a partire da: 620 € (per 6 persone)(per ogni tipologia di attività);
– Rischio Alto (16 ore): costo a partire da: 1.300 € (per 6 persone)(per ogni tipologia di attività);
Costi corso aggiornamento antincendio Pistoia e provincia:
– Rischio Basso (2 ore): costo a partire da: 290 € (per 6 persone)(per ogni tipologia di attività);
– Rischio Medio (5 ore): costo a partire da: 455 € (per 6 persone)(per ogni tipologia di attività);
– Rischio Alto (8 ore): costo a partire da: 620 € (per 6 persone)(per ogni tipologia di attività);
Provincia di Siena
Costi corso antincendio Siena e provincia:
– Rischio Basso (4 ore): costo a partire da: 400 € (per 6 persone)(per ogni tipologia di attività);
– Rischio Medio (8 ore): costo a partire da: 620 € (per 6 persone)(per ogni tipologia di attività);
– Rischio Alto (16 ore): costo a partire da: 1.300 € (per 6 persone)(per ogni tipologia di attività);
Costi corso aggiornamento antincendio Siena e provincia:
– Rischio Basso (2 ore): costo a partire da: 290 € (per 6 persone)(per ogni tipologia di attività);
– Rischio Medio (5 ore): costo a partire da: 455 € (per 6 persone)(per ogni tipologia di attività);
– Rischio Alto (8 ore): costo a partire da: 620 € (per 6 persone)(per ogni tipologia di attività);
Provincia di Arezzo
Costi corso antincendio Arezzo e provincia:
– Rischio Basso (4 ore): costo a partire da: 400 € (per 6 persone)(per ogni tipologia di attività);
– Rischio Medio (8 ore): costo a partire da: 620 € (per 6 persone)(per ogni tipologia di attività);
– Rischio Alto (16 ore): costo a partire da: 1.300 € (per 6 persone)(per ogni tipologia di attività);
Costi corso aggiornamento antincendio Arezzo e provincia:
– Rischio Basso (2 ore): costo a partire da: 290 € (per 6 persone)(per ogni tipologia di attività);
– Rischio Medio (5 ore): costo a partire da: 455 € (per 6 persone)(per ogni tipologia di attività);
– Rischio Alto (8 ore): costo a partire da: 620 € (per 6 persone)(per ogni tipologia di attività);
Provincia di Lucca
Costi corso antincendio Lucca e provincia:
– Rischio Basso (4 ore): costo a partire da: 400 € (per 6 persone)(per ogni tipologia di attività);
– Rischio Medio (8 ore): costo a partire da: 620 € (per 6 persone)(per ogni tipologia di attività);
– Rischio Alto (16 ore): costo a partire da: 1.300 € (per 6 persone)(per ogni tipologia di attività);
Costi corso aggiornamento antincendio Lucca e provincia:
– Rischio Basso (2 ore): costo a partire da: 290 € (per 6 persone)(per ogni tipologia di attività);
– Rischio Medio (5 ore): costo a partire da: 455 € (per 6 persone)(per ogni tipologia di attività);
– Rischio Alto (8 ore): costo a partire da: 620 € (per 6 persone)(per ogni tipologia di attività);
Provincia di Pisa
Costi corso antincendio Pisa e provincia:
– Rischio Basso (4 ore): costo a partire da: 400 € (per 6 persone)(per ogni tipologia di attività);
– Rischio Medio (8 ore): costo a partire da: 620 € (per 6 persone)(per ogni tipologia di attività);
– Rischio Alto (16 ore): costo a partire da: 1.300 € (per 6 persone)(per ogni tipologia di attività);
Costi corso aggiornamento antincendio Pisa e provincia:
– Rischio Basso (2 ore): costo a partire da: 290 € (per 6 persone)(per ogni tipologia di attività);
– Rischio Medio (5 ore): costo a partire da: 455 € (per 6 persone)(per ogni tipologia di attività);
– Rischio Alto (8 ore): costo a partire da: 620 € (per 6 persone)(per ogni tipologia di attività);
Provincia di Livorno
Costi corso antincendio Livorno e provincia:
– Rischio Basso (4 ore): costo a partire da: 400 € (per 6 persone)(per ogni tipologia di attività);
– Rischio Medio (8 ore): costo a partire da: 620 € (per 6 persone)(per ogni tipologia di attività);
– Rischio Alto (16 ore): costo a partire da: 1.300 € (per 6 persone)(per ogni tipologia di attività);
Costi corso aggiornamento antincendio Livorno e provincia:
– Rischio Basso (2 ore): costo a partire da: 290 € (per 6 persone)(per ogni tipologia di attività);
– Rischio Medio (5 ore): costo a partire da: 455 € (per 6 persone)(per ogni tipologia di attività);
– Rischio Alto (8 ore): costo a partire da: 620 € (per 6 persone)(per ogni tipologia di attività);
Provincia di Grosseto
Costi corso antincendio Grosseto e provincia:
– Rischio Basso (4 ore): costo a partire da: 400 € (per 6 persone)(per ogni tipologia di attività);
– Rischio Medio (8 ore): costo a partire da: 620 € (per 6 persone)(per ogni tipologia di attività);
– Rischio Alto (16 ore): costo a partire da: 1.300 € (per 6 persone)(per ogni tipologia di attività);
Costi corso aggiornamento antincendio Grosseto e provincia:
– Rischio Basso (2 ore): costo a partire da: 290 € (per 6 persone)(per ogni tipologia di attività);
– Rischio Medio (5 ore): costo a partire da: 455 € (per 6 persone)(per ogni tipologia di attività);
– Rischio Alto (8 ore): costo a partire da: 620 € (per 6 persone)(per ogni tipologia di attività);
Provincia di Massa Carrara
Costi corso antincendio Massa Carrara e provincia:
– Rischio Basso (4 ore): costo a partire da: 400 € (per 6 persone)(per ogni tipologia di attività);
– Rischio Medio (8 ore): costo a partire da: 620 € (per 6 persone)(per ogni tipologia di attività);
– Rischio Alto (16 ore): costo a partire da: 1.300 € (per 6 persone)(per ogni tipologia di attività);
Costi corso aggiornamento antincendio Massa Carrara e provincia:
– Rischio Basso (2 ore): costo a partire da: 290 € (per 6 persone)(per ogni tipologia di attività);
– Rischio Medio (5 ore): costo a partire da: 455 € (per 6 persone)(per ogni tipologia di attività);
– Rischio Alto (8 ore): costo a partire da: 620 € (per 6 persone)(per ogni tipologia di attività);
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